(massima n. 1)
In caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura del dibattimento, la parte civile conserva la facoltą di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Infatti la costituzione di parte civile effettuata nel giorno fissato per l'udienza poi rinviata non comporta la decadenza prevista dall'art. 79 comma 3 c.p.p. (fattispecie relativa a giudizio avanti al pretore).