(massima n. 1)
La parte civile non preventivamente individuabile alla quale, per tale ragione, non è stato notificato il decreto di citazione, può richiedere l'acquisizione delle prove nei termini previsti dall'art. 493 comma 3 c.p.p. poiché la costituzione al dibattimento in tempo non più utile per la presentazione della lista testi nei termini previsti dall'art. 468 comma 1 c.p.p. non priva la parte civile del diritto, concesso a tutte le parti, di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eccezione prevista dal citato art. 493 comma 3 c.p.p. che sicuramente prevale sulla regola stabilita dall'art. 79 comma 3 c.p.p. secondo la quale la parte civile che si sia costituita tempestivamente, ma dopo il termine previsto dall'art. 468 comma 1 c.p.p., non può valersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.