(massima n. 1)
E' legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella cd. di "mero smistamento", all'esito della quale il procedimento è stato semplicemente rinviato dinanzi al giudice designato per la trattazione del giudizio, poiché, in tal caso, gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti non devono considerarsi ancora conclusi, né sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento.