(massima n. 1)
Il sistema di controllo predisposto dall'art. 630 c.p.c. sulle decisioni positive o negative in ordine all'avvenuta configurazione dell'estinzione del processo esecutivo, ha natura autonoma e speciale, per cui il mezzo di tutela esperibile contro un provvedimento di revoca di una pregressa dichiarazione di estinzione del processo esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione č rappresentato dal reclamo al collegio, ai sensi dello stesso art. 630 c.p.c., da decidersi con sentenza in camera di consiglio, appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. In caso di erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, la relativa sentenza che si pronunci sul merito implicitamente esclude che il rimedio da praticare sia quello del reclamo e quindi, a seguito di ricorso per cassazione che non coinvolga anche l'implicita statuizione, la stessa va cassata senza rinvio, poiché, altrimenti, si verificherebbe l'elusione del giudicato interno implicito formatosi sull'inesistenza di una qualificazione in senso diverso da quella ritenuta dal giudice investito dell'opposizione.