(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive e all'eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti) e sulla correlata statuizione riguardante le spese.