(massima n. 1)
Nel processo esecutivo, mancando il contraddittorio, non vi è la presenza di «parti» in contrapposizione dialettica tra loro, bensì di soggetti partecipanti al processo che sono non soltanto il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore esecutato, bensì anche — tra gli eventuali «altri interessati» indicati nel primo comma dell'art. 485 c.p.c. — l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, la cui posizione giuridica si concreta nel diritto di partecipare alla gara indicenda dal giudice dell'esecuzione e che sono legittimati a proporre, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c. onde far valere — a tutela della loro posizione nel processo esecutivo — l'eventuale illegittimità di tale ordinanza.