(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo di esecuzione può essere denunciata non con l'opposizione agli atti esecutivi, ma, ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 195 del 1971), con il reclamo, il quale va proposto al collegio, ovvero, se detto giudice sia il pretore, allo stesso pretore, e deve essere deciso con sentenza (appellabile, perché attinente al diritto del creditore a proseguire l'esecuzione, e, quindi, equiparabile alla decisione sull'opposizione all'esecuzione). Ne deriva che, in difetto di quel reclamo, resta preclusa ogni possibilità di contestare la validità ed efficacia della predetta ordinanza.