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Articolo 505 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assegnazione

Dispositivo dell'art. 505 Codice di procedura civile

Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.] (1).

Se sono intervenuti altri creditori [498, 499], l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo fra tutti (2).

Note

(1) La norma in esame disciplina l'assegnazione satisfattiva o in solutum, caratterizzata dal fatto che al creditore assegnatario viene assegnato il bene pignorato senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfazione del proprio credito. Qualora il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario, quest'ultimo dovrà versare una somma pari alla differenza, detta conguaglio, dando luogo all'assegnazione mista.
(2) Nell'ipotesi in cui accanto al creditore procedente intervengano altri creditori, ai fini dell'assegnazione è richiesto anche il loro consenso, espresso personalmente dai creditori stessi o da un loro mandatario speciale, oralmente in udienza o con atti scritti notificati alle altre parti. Ove l'assegnazione avvenga in difetto di tale consenso, potrà essere esperita opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 del c.p.c..

Ratio Legis

La norma in esame, attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, disciplina l'assegnazione satisfattiva, nella quale viene assegnato al creditore il bene pignorato, senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfacimento del proprio credito.

Spiegazione dell'art. 505 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina l'assegnazione satisfattiva o in solutum, la quale può essere chiesta dal creditore pignorante e, se concessa, comporta che al creditore assegnatario venga assegnato il bene pignorato senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfazione del proprio credito.
Potrebbe verificarsi che il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario, nel qual caso lo stesso creditore sarà tenuto a versare in favore del debitore, a titolo di conguaglio, una somma di denaro pari alla differenza di valore.

Il secondo comma prende in considerazione l’ipotesi in cui, accanto al creditore procedente, siano intervenuti altri creditori, disponendo che, affinchè l’assegnazione possa essere chiesta a vantaggio di uno solo o più di loro, è necessario il consenso di tutti i creditori intervenuti.
Tale consenso deve essere espresso personalmente dai creditori stessi o da un loro mandatario speciale, il che può avvenire oralmente in udienza o con atti scritti notificati alle altre parti.
Qualora dovesse essere disposta in difetto di consenso, avverso la stessa sarà possibile esperire l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

L’assegnazione qui prevista ha l’effetto di una cessione pro solvendo ex art. 2928 del c.c..
Si tratta di una modalità di liquidazione contro il debitore alternativa a quella effettuata tramite vendita forzata ed è volta a soddisfare direttamente i crediti fatti valere in sede esecutiva o a reperire dai creditori il prezzo da destinare alla distribuzione.

Secondo il disposto dell’art. 2925 del c.c. sono applicabili all’assegnazione le norme sulla vendita forzata, ad eccezione di quanto disposto dagli artt. 2926-2928 c.c.

L’assegnazione produce un effetto acquisitivo corrispondente a quello previsto per la vendita forzata ex art. 2919 del c.c., ferma l’inopponibilità dei diritti acquisiti dai terzi, già inefficaci verso il creditore pignorante e quelli intervenuti.

Massime relative all'art. 505 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5069/1983

Nella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi — oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori — la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito.

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