Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui e' stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente(1)(2).
Note
(1)
L'articolo in esame è stato così modificato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:"Art. 538. (Nuovo incanto). Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da` notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e` ammessa qualsiasi offerta".
Il testo precedente recitava:"Art. 538. (Nuovo incanto). Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da` notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e` ammessa qualsiasi offerta".
(2)
La norma precisa che nel caso in cui i beni messi all'incanto restino invenduti si dovrà procedere ad un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto, senza la necessità di celebrare una nuova udienza di comparizione delle parti.
Lo stesso iter dovrà essere seguito nel caso in cui anche al secondo incanto i beni restino invenduti.
Se pure gli incanti successivi si dovessero rivelare infruttuosi, il giudice dell'esecuzione potrà fissarne uno in cui sarà ammessa qualsiasi offerta.
Lo stesso iter dovrà essere seguito nel caso in cui anche al secondo incanto i beni restino invenduti.
Se pure gli incanti successivi si dovessero rivelare infruttuosi, il giudice dell'esecuzione potrà fissarne uno in cui sarà ammessa qualsiasi offerta.