(1)Nel servizio delle cassette di sicurezza(2) la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali(3) e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito(4).
(1)Nel servizio delle cassette di sicurezza(2) la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali(3) e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito(4).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 18637/2017
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2015).Cass. civ. n. 28835/2011
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto - grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all'art. 1229 c.c. e che riguardi l'ammontare del debito risarcitorio, non l'oggetto del contratto.Cass. civ. n. 7081/2005
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto — che non costituisce caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto — grava sulla banca l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell'assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo, con la conseguenza che il creditore neppure ha la possibilità di identificare nel suo contenuto l'atto colposo che ha determinato l'inadempimento. (In applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al caveau, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l'accesso dei ladri nel locale).Cass. civ. n. 3389/2003
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, il parametro di valutazione di detta responsabilità, individuato dall'art. 1839 c.c. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero dalla responsabilità dall'art. 1229 c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché con il principio di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l'attività è “autorizzata” e “riservata” agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette.Cass. civ. n. 9640/1999
In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della «colpa grave» contemplata dall'art. 1229 c.c., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza «affidato ad elementi umani», idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 cassette di sicurezza.Cass. civ. n. 8065/1997
L'art. 1839 c.c. delinea, in relazione al servizio delle cassette di sicurezza, una presunzione di responsabilità della banca dalla quale essa può liberarsi soltanto dimostrando il fortuito, che, comunque, non può individuarsi nel furto in quanto tale, atteso che trattasi di situazione prevedibile. Pertanto, non grava sull'utente l'onere di dimostrare l'inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità, ma grava sulla banca l'onere di dimostrare il caso fortuito.Cass. civ. n. 6225/1994
Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola, che contempli la concessione dell'uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell'inadempimento di essa all'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell'utente), fissa un massimale all'entità del danno dovuto in dipendenza dell'inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell'art. 1229 primo comma c.c., in tema di nullità dell'esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave.Cass. civ. n. 2453/1993
La cointestazione di una cassetta di sicurezza a più persone origina una presunzione iuris tantum di appartenenza alle stesse, in parti e quote uguali, di tutto quanto in essa contenuto, in modo che la prova contraria, per alcuni dei beni custoditi nella cassetta, lascia ferma ed operante l'anzidetta presunzione nei riguardi degli altri beni.Cass. civ. n. 5421/1992
Con il contratto disciplinato dall'art. 1839 c.c. (cassetta di sicurezza), che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla locatio operis, la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l'integrità delle cassette; l'oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell'azienda di credito in cui le cassette sono situate. Ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione (e non già il contenuto delle cassette, non essendosi la banca obbligata a rispondere direttamente del contenuto delle cassette né a garantirne la restituzione) e che le modalità di esecuzione dal facere debbono corrispondere alla professionalità del bonus argentarius, richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.
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