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Articolo 1839 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Cassette di sicurezza

Dispositivo dell'art. 1839 Codice Civile

(1)Nel servizio delle cassette di sicurezza(2) la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali(3) e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito(4).

Note

(1) Il contratto in esame è consensuale (1376 c.c.) e ad esecuzione continuata. Il depositario ha il diritto di porre all'interno della cassetta i beni personalmente e senza che la banca possa controllare, salvo alcuni limiti di contenuto che dipendono dalla contrattazione privata e dalla norme predisposte unilateralmente dalle banche.
(2) Di solito le cassette si sicurezza si trovano in locali appositi della banca, a ciò attrezzati, e sono provviste di sistemi di chiusura particolarmente sicuri (ad esempio basati su un sistema di chiavi in possesso di soggetti diversi o sulla combinazione tra una chiave ed uno sblocco elettronico).
(3) Pertanto la banca deve garantire non solo che i locali siano adeguatamente sorvegliati ma anche che siano idonei alla custodia delle cose.
(4) Pertanto la banca deve dimostrare che si è verificare un caso fortuito e non dimostrare di non essere responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Il fortuito non è integrato dal furto, atteso che le cassette sono volte, tra l'altro, proprio ad evitarlo. Sono invece inclusi eventi quali i terremoti. All'epoca dell'alluvione di Firenze, la giurisprudenza discusse se esso potesse qualificarsi caso fortuito anche in una città così tradizionalmente espostavi e se potessero considerarsi responsabili le banche non provviste di camere stagne.

Ratio Legis

Il contratto in esame soddisfa le esigenze degli utenti sia di custodire in un luogo sicuro i beni (affidandoli ad un soggetto dotato di un apparato adeguato allo scopo) sia di mantenere il riserbo circa il contenuto delle cassette. Esso soddisfa anche l'interesse della banca che è quello di ricevere un corrispettivo.
La particolare responsabilità posta a carico della banca si giustifica in base a varie considerazioni: è la banca, nella quale le cassette sono situate, a predisporre i locali della custodia ed il depositario non può intervenire in alcun modo, ad esempio con opere volte a rendere più sicura la struttura; inoltre, quest'ultimo non ha facoltà di scegliere personalmente la cassetta in cui effettuare il deposito, che gli viene assegnata dalla banca; infine, sono coloro che operano nella banca (impiegati ecc.) ad avere costante accesso ai locali in esame.

Spiegazione dell'art. 1839 Codice Civile

Responsabilità della banca

E’ noto come siano diverse le modalità del contratto secondo i regolamenti dei diversi istituti bancari e come questi, per lo più, non fissino disposizioni sulla loro responsabilità, restando questa disciplinata dai principi generali.

A questi criteri di larghezza e di elasticità si ispira l’attuale legge, limitandosi a stabilire in linea generale quella che è la responsabilità della banca nei confronti dell’utente. Niente ci dice invece sui diritti dell’utente e sulla sua responsabilità, così come anche niente ci dice a proposito dei diritti della banca nei confronti del cliente, per il che occorre rifarsi agli insegnamenti ormai radicati della dottrina e della giurisprudenza. Nel silenzio della legge, non resta altro che richiamare a proposito del contratto di cassetta di sicurezza tutta quella particolare disciplina che è ormai frutto di una pratica costante e generale, oggi assoggettata alle norme pubblicistiche.

Nel silenzio della legge varranno anche per il futuro tutte quelle regole particolari predisposte dalle imprese bancarie ed accettate dai clienti con la stipulazione del contratto, e ciò tanto per quel che ha riferimento al diritto di compenso per la banca, all’uso della cassetta da parte del cliente, all’accedibilità ai locali (forziere) ove essa è conservata e alla durata del contratto, ecc.

Nell’articolo in esame il legislatore si limita a fissare la responsabilità della banca nei confronti dell’utente, imponendo direttamente ad essa l’obbligo dell’idoneità per il lato materiale, e della custodia per il lato della propria prestazione di attività, dei locali ove la cassetta viene contenuta (c.d. forziere). Ne deriva la conseguenza immediata che tale responsabilità non ha per oggetto la semplice custodia della cassetta in sé e per sé, ma anche quello della sua buona e perfetta conservazione. Da ciò la possibilità di un diritto e di un’azione del cliente nei confronti della banca per l’azione redibitoria o per vizi pregiudizievoli al contenuto della cassetta. Accanto a questa responsabilità si aggiunge quella circa l’integrità della cassetta stessa, che deve essere intesa tanto nel senso di integrità materiale esteriore della cassetta, quanto nel senso dell’integrità assoluta del contenuto di essa. Ne consegue che la banca potrà essere considerata inadempiente di fronte al cliente, tanto per il fatto della verificata alterazione dell’integrità esteriore della cassetta, ed indipendentemente dall’effettiva esistenza di danno al suo contenuto, come per effetto di danni e quindi di violazione dell’integrità interna della cassetta stessa. A questa responsabilità la banca è tenuta nei confronti del cliente secondo le regole della diligenza media del buon banchiere, come peraltro sembra oggi risultare dalla medesima formulazione della norma contenuta nell’articolo in esame.

Di fronte all’espressa disposizione per cui la banca non è responsabile per gli effetti del caso fortuito (occorre aggiungere anche, implicitamente, la forza maggiore), cadono tutte le questioni presentate dalla dottrina a proposito della prova liberatoria, prevista dalla maggioranza dei regolamenti del servizio di cassetta. Una volta accertata la natura fortuita o di forza maggiore che ha prodotto il danno a carico del cliente, questi non potrà provare che il sinistro non si sarebbe verificato ove si fossero adottate da parte della banca diverse e migliori modalità di costruzione o di conservazione della cassetta.

Nel silenzio della legge circa il danno risarcibile subito dal cliente, non resta altro che applicare i principi generali sugli effetti delle obbligazioni e le eventuali regole particolari stipulate tra le parti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1839 Codice Civile

Cass. civ. n. 18637/2017

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2015).

Cass. civ. n. 28835/2011

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto - grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all'art. 1229 c.c. e che riguardi l'ammontare del debito risarcitorio, non l'oggetto del contratto.

Cass. civ. n. 7081/2005

In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto — che non costituisce caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto — grava sulla banca l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell'assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo, con la conseguenza che il creditore neppure ha la possibilità di identificare nel suo contenuto l'atto colposo che ha determinato l'inadempimento. (In applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al caveau, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l'accesso dei ladri nel locale).

Cass. civ. n. 3389/2003

In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, il parametro di valutazione di detta responsabilità, individuato dall'art. 1839 c.c. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero dalla responsabilità dall'art. 1229 c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché con il principio di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l'attività è “autorizzata” e “riservata” agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette.

Cass. civ. n. 9640/1999

In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della «colpa grave» contemplata dall'art. 1229 c.c., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza «affidato ad elementi umani», idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 cassette di sicurezza. 

Cass. civ. n. 8065/1997

L'art. 1839 c.c. delinea, in relazione al servizio delle cassette di sicurezza, una presunzione di responsabilità della banca dalla quale essa può liberarsi soltanto dimostrando il fortuito, che, comunque, non può individuarsi nel furto in quanto tale, atteso che trattasi di situazione prevedibile. Pertanto, non grava sull'utente l'onere di dimostrare l'inadeguatezza delle difese esistenti, dovendo egli limitarsi alla dimostrazione del danno subito e della sua entità, ma grava sulla banca l'onere di dimostrare il caso fortuito.

Cass. civ. n. 6225/1994

Con riguardo al contratto bancario inerente al servizio delle cassette di sicurezza, la clausola, che contempli la concessione dell'uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell'inadempimento di essa all'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell'utente), fissa un massimale all'entità del danno dovuto in dipendenza dell'inadempimento stesso. Tale clausola, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell'art. 1229 primo comma c.c., in tema di nullità dell'esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave. 

Cass. civ. n. 2453/1993

La cointestazione di una cassetta di sicurezza a più persone origina una presunzione iuris tantum di appartenenza alle stesse, in parti e quote uguali, di tutto quanto in essa contenuto, in modo che la prova contraria, per alcuni dei beni custoditi nella cassetta, lascia ferma ed operante l'anzidetta presunzione nei riguardi degli altri beni.

Cass. civ. n. 5421/1992

Con il contratto disciplinato dall'art. 1839 c.c. (cassetta di sicurezza), che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla locatio operis, la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l'integrità delle cassette; l'oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell'azienda di credito in cui le cassette sono situate. Ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione (e non già il contenuto delle cassette, non essendosi la banca obbligata a rispondere direttamente del contenuto delle cassette né a garantirne la restituzione) e che le modalità di esecuzione dal facere debbono corrispondere alla professionalità del bonus argentarius, richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.

La clausola n. 2 delle Norme bancarie uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976, richiamata nei singoli contratti, avente ad oggetto l'impegno del cliente a non conservare nella cassetta cose di valore complessivo superiore a quello convenuto, non integra l'oggetto del contratto introducendo un ulteriore obbligo del cliente, oltre quello primario di corrispondere il canone, ma ha l'unica funzione di limitare la responsabilità della banca; detta pattuizione, pertanto, mentre mantiene la sua validità, quale espressione di autonomia contrattuale non contraria a norme imperative, in ipotesi di colpa lieve, per il caso di dolo o colpa grave non solo contrasta con il principio di ordine pubblico interno insito nella norma dell'art. 1229 c.c., ma è anche inconciliabile con la funzione che il legislatore ha inteso assegnare alle cassette di sicurezza, in virtù della professionalità bancaria, cui deve connettersi un servizio caratterizzato dal massimo di sicurezza ipotizzabile contro eventi dannosi, umani e naturali, prevedibili.

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P. M. M. chiede
sabato 23/12/2023
“IL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA PUO FARLO SOLAMENTE UNA BANCA O PUO ESSERE FATTO DA ALTRA SOCIETA NON BANCARIA?”
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L'aspetto normativo del contratto relativo al servizio delle cassette di sicurezza è contenuto agli artt. 1839, 1840 e 1841 del c.c., nella sezione II del titolo XVII dedicato ai contratti bancari.
Per le cassette di sicurezza bancarie nell’Unione Europea oggi è obbligatorio che siano necessariamente collegate a un conto bancario legittimo.
Il servizio di fornitura di cassette di sicurezza è indicato quale servizio accessorio ai sensi dell’art. 1, comma 6, del T.U.F., riportato nella sezione B dell'Allegato I.
Il servizio di cassette di sicurezza strettamente inteso, quale contratto bancario, pertanto, può essere fornito esclusivamente da un istituto di credito.

È possibile, tuttavia, anche per istituti privati fornire servizi di deposito di valori e di noleggio di cassette di sicurezza; esistono numerose realtà sul territorio italiano che mettono a disposizione di privati il servizio di custodia di valori in caveau, armadi blindati e cassette blindate.
Per esercitare tale attività è necessario richiedere l’apposita licenza alla Prefettura competente, previo il rispetto dei requisiti di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n.635).