I
frutti non ancora raccolti o separati dal
suolo, ossia i c.d. frutti pendenti, non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane che precedono la loro maturazione, a meno che il
creditore pignorante dichiari di volersi assumere l’
onere di sostenere le spese necessarie per la loro custodia.
In ogni caso, è richiesta come condizione necessaria che i frutti siano venuti almeno ad esistenza.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
E’ il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio della sua ordinaria funzione di direzione del processo, a determinare il tempo ordinario di maturazione, tenendo delle condizioni ambientali e stagionali, nonché delle particolari condizioni che possano aver influito eccezionalmente sul processo di maturazione.
Qualora il pignoramento delle cose qui indicate sia avvenuto senza rispettare le condizioni previste, è possibile proporre
opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento ex
art. 617 del c.p.c..
Secondo altra tesi, invece, ci si può avvalere soltanto dell’ opposizione all'esecuzione di cui all'
art. 615 del c.p.c..
L'apposizione di limiti temporali al pignoramento dei beni qui elencati si spiega in quanto il pignoramento sui tali beni, se compiuto senza limitazioni, potrebbe arrecare un inutile danno al
debitore e nessun reale beneficio al
creditore.
Si ritiene opportuno precisare che l’indicazione dei beni contenuta in questa norma è meramente esemplificativa e che per mezzo di essa il legislatore non intende disciplinare propriamente un'ipotesi di
impignorabilità, quanto piuttosto regolare le modalità del pignoramento in ordine a questa peculiare fattispecie.
Sembra evidente, infine che sia i frutti pendenti che i bachi da seta possano essere pignorati in qualsiasi momento unitamente all'immobile cui accedono mediante
pignoramento immobiliare; in tal senso si argomenta dall’
art. 2912 del c.c., il quale estende ai frutti il pignoramento della cosa principale.