(massima n. 1)
Qualora l'esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga parzialmente sospesa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, l'esecuzione, relativamente alla parte di pretesa esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare entro tale termine, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e del precetto con l'ordinanza di sospensione parziale, mentre, riguardo alla parte per cui è stata disposta la sospensione, l'esecuzione può iniziare nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell'efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione. (Rigetta, Trib. Napoli, 16 lluglio 2004).