Presentazione spontanea e coatta delle scritture contabili e corrispondenza. Comunicazione ed esibizione
L'articolo regola la utilizzazione processuale dei libri, cioè secondo il linguaggio del cod. proc. civ. (art. 212) la loro esibizione in senso non tecnico (v. appresso, lett. B).
Se l'imprenditore crede di potersi servire del proprio libro contabile, può naturalmente esibirlo come ogni altro documento (art. 163, nn. 5, 166, 167 cod. proc. civ. 1940). Ma potrà invece esibire estratti del libro stesso, eseguiti da notaio ? La questione non è risoluta dal cod. proc. civ. ; ma è da ritenere che non vi sia un divieto assoluto ; il giudice potrà tenerne conto, secondo le circostanze e le deduzioni delle parti.
La legge disciplina invece la presentazione coatta dei libri stessi, sotto forma di comunicazione e di esibizione (in senso tecnico).
Si ha comunicazione quando l'intero contenuto del libro è portato a conoscenza del giudice e conseguentemente della controparte. Ciò può essere disposto solo nelle controversie relative allo scioglimento delle società, alla comunione dei beni ed alla successione per causa di morte (la Relazione al libro della Tutela dei diritti, n. 44, riservava ad una successiva legge l'ipotesi di cause fallimentari ma tale riserva non è stata poi esplicata nella legge 16 marzo 1942, n. 267 alla quale fa riferimento il n. 1109 della Relaz. al testo unico). Sembra eccessivamente restrittivo il criterio per cui la comunicazione mentre è possibile in qualunque causa riflettente una comunione lo è soltanto per ciò che riguarda lo scioglimento della società. Non disponendo la legge in contrario, la comunicazione può aver luogo nel modo concordato fra le parti, altrimenti, e sarà il caso normale, mercé deposito in cancelleria.
Si ha esibizione in senso tecnico quando del libro si utilizzano solo alcune parti.. Combinando l'art. in esame con l'art. 212 c.p.c. si ha che l'esibizione può aver luogo : o mediante la presentazione del libro al giudice, il quale ne estrae le partite che interessano la controversia adottando gli opportuni accorgimenti perchè l'esibizione non trasmodi in comunicazione, oppure (ed è il modo migliore) il giudice autorizza l'esibitore a produrre estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio, e, quando occorra, un esperto perchè lo assista.
Libri del terzo
Era controverso in dottrina se potesse essere ordinata la esibizione dei libri di un terzo, e si opinava giustamente per la negativa.
Oggi, però, occorre rispondere in senso affermativo, in base al principio scritto nell'art. 210 cod. proc. civ. 1940, per cui il giudice può, sotto le condizioni di cui all'art. 118 dello stesso codice, ordinare l'esibizione di qualunque documento o cosa di un terzo. Si noti però, dato il doppio significato che ha in materia la voce esibizione, che il giudice potrà ordinare quella in senso tecnico (sopra, lett. b) non quella in senso generale poiché non è certo possibile imporre al terzo un onere maggiore di quello che graverebbe la parte. Se si tratta di (scioglimento) di società, comunione o successione siamo in caso di litisconsorzio necessario e pertanto non può esservi un terzo ; se si tratta di altre liti, la comunicazione non è consentita.