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Articolo 2711 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Comunicazione ed esibizione

Dispositivo dell'art. 2711 Codice Civile

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili [2214 ss.] e della corrispondenza [2220 2] può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte(1).

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa [212, 2 c.p.c](2).

Note

(1) La comunicazione delle scritture contabili, indicata al comma 1, è particolarmente gravosa in quanto comprende la produzione di tutti i documenti contabili e della corrispondenza, nel corso del procedimento. L'ordine di comunicazione può essere emanato solamente su istanza di parte, come si deduce chiaramente dall'assenza della possibilità "anche d'ufficio" concessa invece nel comma 2 per quanto riguarda l'esibizione, la quale non può inoltre essere effettuata dalla parte sua sponte.
(2) L'esibizione delle scritture contabili è consentita nei casi residuali rispetto alla tassativa enumerazione delle ipotesi di comunicazione. Il giudice può infatti richiedere alla parte, anche d'ufficio, la visione dei libri concernenti la controversia in corso, per ottenerne delle registrazioni, come anche le singole scritture contabili e gli altri documenti inerenti, purché l'ordine di esibizione abbia la necessaria determinatezza. Un esito negativo alla richiesta da parte del giudice verrà da questi considerato un conseguente argomento di prova.

Ratio Legis

La disposizione in commento stabilisce i casi tassativi nei quali è consentita la comunicazione delle scritture contabili, che può essere fatta anche spontaneamente dalla parte. La non integrabilità delle ipotesi elencate è dovuta al fatto che la produzione in giudizio di tutti i documenti contabili e della giurisprudenza si presenta notevolmente complessa e viene di conseguenza limitata il più possibile, al contrario della possibilità di esibizione contemplata al comma 2.

Spiegazione dell'art. 2711 Codice Civile

Presentazione spontanea e coatta delle scritture contabili e corrispondenza. Comunicazione ed esibizione

L'articolo regola la utilizzazione processuale dei libri, cioè secondo il linguaggio del cod. proc. civ. (art. 212) la loro esibizione in senso non tecnico (v. appresso, lett. B).

Se l'imprenditore crede di potersi servire del proprio libro contabile, può naturalmente esibirlo come ogni altro documento (art. 163, nn. 5, 166, 167 cod. proc. civ. 1940). Ma potrà invece esibire estratti del libro stesso, eseguiti da notaio ? La questione non è risoluta dal cod. proc. civ. ; ma è da ritenere che non vi sia un divieto asso­luto ; il giudice potrà tenerne conto, secondo le circostanze e le dedu­zioni delle parti.

La legge disciplina invece la presentazione coatta dei libri stessi, sotto forma di comunicazione e di esibizione (in senso tecnico).

Si ha comunicazione quando l'intero contenuto del libro è por­tato a conoscenza del giudice e conseguentemente della controparte. Ciò può essere disposto solo nelle controversie relative allo scioglimento delle società, alla comunione dei beni ed alla successione per causa di morte (la Relazione al libro della Tutela dei diritti, n. 44, riservava ad una successiva legge l'ipotesi di cause fallimentari ma tale riserva non è stata poi esplicata nella legge 16 marzo 1942, n. 267 alla quale fa riferimento il n. 1109 della Relaz. al testo unico). Sembra eccessi­vamente restrittivo il criterio per cui la comunicazione mentre è pos­sibile in qualunque causa riflettente una comunione lo è soltanto per ciò che riguarda lo scioglimento della società. Non disponendo la legge in contrario, la comunicazione può aver luogo nel modo concordato fra le parti, altrimenti, e sarà il caso normale, mercé deposito in cancelleria.

Si ha esibizione in senso tecnico quando del libro si utilizzano solo alcune parti.. Combinando l'art. in esame con l'art. 212 c.p.c. si ha che l'esibizione può aver luogo : o mediante la presentazione del libro al giudice, il quale ne estrae le partite che interessano la contro­versia adottando gli opportuni accorgimenti perchè l'esibizione non trasmodi in comunicazione, oppure (ed è il modo migliore) il giudice autorizza l'esibitore a produrre estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio, e, quando occorra, un esperto perchè lo assista.


Libri del terzo

Era controverso in dottrina se potesse essere ordinata la esibi­zione dei libri di un terzo, e si opinava giustamente per la negativa.

Oggi, però, occorre rispondere in senso affermativo, in base al princi­pio scritto nell'art. 210 cod. proc. civ. 1940, per cui il giudice può, sotto le condizioni di cui all'art. 118 dello stesso codice, ordinare l'esibizione di qualunque documento o cosa di un terzo. Si noti però, dato il doppio significato che ha in materia la voce esibizione, che il giudice potrà or­dinare quella in senso tecnico (sopra, lett. b) non quella in senso generale poiché non è certo possibile imporre al terzo un onere maggiore di quello che graverebbe la parte. Se si tratta di (scioglimento) di società, comunione o successione siamo in caso di litisconsorzio necessario e pertanto non può esservi un terzo ; se si tratta di altre liti, la comunicazione non è consentita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2711 Codice Civile

Cass. civ. n. 18152/2020

L'ordine di esibizione dei libri contabili ex art. 2711, c. 2, c.c. č rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile "aliunde"; tale norma, dovendo coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, al fine di quantificare le somme dovute da una banca ad un cliente a seguito della dichiarazione di nullitā delle clausole anatocistiche, su istanza del c.t.u. lo aveva autorizzato ad acquisire direttamente tutta la documentazione necessaria presso le controparti, giustificando tale decisione con il richiamo ai poteri ex art. 2711, c. 2 c.c.).

Cass. civ. n. 9020/2019

In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) č discrezionale, e la valutazione di indispensabilitā neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio č svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza č insindacabile in sede di legittimitā, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalitā esplorativa.

Cass. civ. n. 4504/2017

In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) č discrezionale, e la valutazione di indispensabilitā neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio č svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza č insindacabile in sede di legittimitā, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalitā esplorativa.

Cass. civ. n. 9522/2012

In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perchč il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.c. ) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticitā allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.

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