Articolo abrogato dall'art.299 D.P.R. 30 maggio 2002,n. 115.
            
            [Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice [disp. att. 38, 39].]
 
         
      




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