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Whatsapp, leggere le chat del partner è sempre reato, anche se non sono bloccate da password: nuova sentenza Cassazione

Whatsapp, leggere le chat del partner è sempre reato, anche se non sono bloccate da password: nuova sentenza Cassazione
La Cassazione ha ribadito che l’accesso è abusivo anche senza l’inserimento di password se avviene contro la volontà del titolare e ha escluso la scriminante della tutela del minore, precisando che la prova poteva essere ottenuta legalmente
Con la sentenza n. 3025/2025, la Corte di Cassazione affronta una questione di particolare rilevanza in ambito penale e processuale, concernente i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, ex art. 615 ter del c.p. e violazione della corrispondenza, ex art. 616 del c.p., in relazione all'acquisizione illecita di conversazioni private su WhatsApp. Il ricorrente-imputato, A.A., era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver fatto accesso al telefono della persona offesa, B.B., il quale risultava protetto da password e per aver letto e utilizzato, nell’ambito di un procedimento civile, le conversazioni Whatsapp contenute nel dispositivo avvenute tra B.B. e il suo datore di lavoro.
Il ricorso per Cassazione era fondato principalmente sull’assenza degli elementi oggettivi necessari per configurare i reati ascritti e sulla giustificazione dell’atto nell’ottica della tutela di un minore. L’imputato sosteneva, infatti, che l’accesso al dispositivo non potesse qualificarsi come abusivo in quanto il telefono risultava già sbloccato nel momento dell’apertura delle applicazioni di messaggistica e che, in ogni caso, la condotta doveva essere scriminata dall’art. 51 del c.p., poiché finalizzata a tutelare il benessere del figlio minore.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ribadendo principi giurisprudenziali consolidati circa la configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico e la violazione della corrispondenza, nonché i limiti del sindacato di legittimità in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
L’elemento centrale della pronuncia risiede nella qualificazione giuridica dell’accesso abusivo a un sistema informatico e nella portata del concetto di “abusività” dell'accesso. L’imputato aveva contestato l’elemento oggettivo del reato, sostenendo che, nel caso in esame, l’assenza di un blocco attivo del dispositivo rendesse lecito l’accesso alle conversazioni.
Tuttavia, la Corte ha riaffermato un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero che l’accesso abusivo si configura non solo nel caso di violazione di misure di sicurezza informatica, ma anche quando l’ingresso nel sistema avviene senza il consenso del titolare e con la consapevolezza dell’illiceità della condotta. In tale prospettiva, il mancato inserimento di una password nell’atto materiale dell’accesso non esclude la punibilità, laddove sia provato che il sistema informatico fosse normalmente protetto da misure di sicurezza e che l’accesso sia avvenuto contro la volontà dell’avente diritto.
Gli Ermellini hanno, infatti, affermato che “non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio”.

Un ulteriore elemento problematico riguarda il rapporto tra il diritto alla prova e la tutela della riservatezza delle comunicazioni. Il ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 51 c.p., sostenendo che l’acquisizione delle conversazioni fosse giustificata dall’esigenza di proteggere il figlio minore e di far valere i propri diritti in sede civile.
La Corte, tuttavia, ha escluso che la tutela di interessi superiori possa giustificare una violazione della privacy, affermando che il diritto alla prova non può tradursi nell’utilizzazione di materiale ottenuto in modo illecito. Invero, la Cassazione smonta la tesi del ricorrente statuendo che “l'esibizione delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice civile, anche in via di urgenza”.

La Corte inoltre ribadisce che la sottrazione di corrispondenza altrui al fine di produrla in un giudizio civile - come nel caso della corrispondenza bancaria sottratta per la causa di separazione - integra il reato di cui all’art. 616 c.p., poiché non ricorre la scriminante della “giusta causa” prevista dal secondo comma della norma. Quest’ultima, infatti, può ritenersi sussistente solo quando la produzione della documentazione in giudizio rappresenta l’unico mezzo a disposizione della parte per contestare le pretese della controparte. Nel caso specifico, la Corte evidenzia che il giudice civile avrebbe potuto disporre l’acquisizione della documentazione bancaria tramite un ordine di esibizione ex art. 210 del c.p.c., rendendo dunque illegittima l’iniziativa autonoma dell’imputato.

Tale principio rileva anche con riferimento alla violazione della corrispondenza elettronica, soprattutto in relazione alle comunicazioni telematiche archiviate su dispositivi informatici, come la posta elettronica o le chat di WhatsApp protette da PIN. La Corte richiama a tal proposito precedenti giurisprudenziali, come la sentenza n. 12603 del 2017 e la sentenza n. 52075 del 2014, le quali hanno stabilito che l’accesso indebito alle comunicazioni telematiche altrui, conservate in un archivio personale, configura il reato di cui all’art. 616 c.p., anziché quello di cui all’art. 617 del c.p. (intercettazione illecita di comunicazioni), che presuppone invece la captazione di comunicazioni in corso.

I giudici, inoltre, sottolineano che l’imputato non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’impossibilità di ottenere le informazioni con strumenti leciti, come un ordine di esibizione da parte del giudice, lasciando quindi intendere che l’accesso abusivo sia stato motivato da ragioni estranee alla tutela di diritti processuali.
La Corte, pertanto, avalla la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui l’imputato avrebbe potuto esercitare la propria difesa in giudizio senza ricorrere a un comportamento penalmente rilevante.


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