(massima n. 1)
L'ordine di esibizione della prova costituisce l'espressione di una facoltà discrezionale che l'art. 210, primo comma, c.p.c., rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.