1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [357 c.p.], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [204, 256; 326 c.p.](1).
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3(2)(3).
Note
(1)
Tali soggetti non hanno tanto la facoltà, come previsto ex art. 200 in caso di segreto professionale, quanto l' obbligo di astenersi dal deporre.
(2)
Tuttavia sono salvi i casi in cui tali soggetti hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (ad es. artt. 331, 361 e 362).
(3)
Il segreto d'ufficio è inopponibile nei procedimenti relativi ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione previsti dall'art. 90 del testo costituzionale, ex art. 6, comma 2 della l. 5 giugno 1989, n. 219.