(massima n. 2)
La persona umana ed i suoi diritti fondamentali costituiscono un unicum inscindibile. Pertanto, quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale (altrimenti detto «danno morale), uno ed unitario č il danno ed uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessitą che il giudice di merito, nella liquidazione di esso, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito.