Che cosa significa "Fase decisoria"?
Costituisce la fase conclusiva del processo di cognizione, che si chiude con l'emissione del tipico provvedimento decisorio, la sentenza. Le riforme degli anni '90 hanno toccato in maniera consistente questa fase del processo, da un lato sancendo il principio della monocraticità del giudice, salvi i casi in cui sia prevista la composizione collegiale (artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.); dall'altra, rendendo facoltativa l'udienza di discussione davanti al collegio (art. 275 del c.p.c.), che ha luogo solo se almeno una delle parti lo chieda al momento della precisazione delle conclusioni, riproponendo la richiesta alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 189 del c.p.c.).
Nell'ambito della fase decisoria, il collegio ha ampi poteri e può pronunciare i provvedimenti più idonei in relazione allo stato in cui versa la causa: oltre ad emanare sentenze, può pronunciare ordinanze laddove intenda provvedere, senza definire il giudizio, solo su questioni relative all'istruzione della causa, limitandosi a dare disposizioni per il prosieguo del giudizio stesso (art. 279 del c.p.c.).
Nell'ambito della fase decisoria, il collegio ha ampi poteri e può pronunciare i provvedimenti più idonei in relazione allo stato in cui versa la causa: oltre ad emanare sentenze, può pronunciare ordinanze laddove intenda provvedere, senza definire il giudizio, solo su questioni relative all'istruzione della causa, limitandosi a dare disposizioni per il prosieguo del giudizio stesso (art. 279 del c.p.c.).