(massima n. 1)
La rimessione della causa al collegio, disposta dal giudice istruttore, nella prima udienza o in altra successiva, in assenza di una parte costituita, dopo avere invitate le parti presenti a precisare le conclusioni, non č causa di nullitā della sentenza se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa della parte assente, privandola della possibilitā concreta di ampliare il thema decidendum o di opporre eccezioni in senso proprio o in ordine alla competenza.