(massima n. 1)
Il divieto di proporre domande nuove, che nel giudizio di secondo grado è previsto nell'interesse pubblico generale, con la conseguenza che la relativa violazione di legge dà luogo ad una nullità assoluta rilevabile anche di ufficio dal giudice, nel giudizio di primo grado è previsto nell'esclusivo interesse della parte, la quale soltanto può far valere la relativa violazione, e questa non dà luogo a nessuna nullità (e la domanda nuova deve intendersi definitivamente ed utilmente introdotta nel processo, con la conseguenza che il giudice deve esaminarla nel merito e pronunciare su di essa) se la parte interessata rinuncia ad eccepire la preclusione, non solo quando espressamente dichiari di accettare il contraddittorio sulla domanda nuova, ma anche quando non sollevi la relativa eccezione e si difenda nel merito. Ne consegue che qualora la domanda sia stata proposta nella udienza di precisazione delle conclusioni, la parte nei cui confronti la domanda sia stata proposta, deve eccepire la preclusione nella stessa udienza.