(massima n. 1)
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018).