(massima n. 1)
Posto che la rimessione della causa al collegio, da parte del giudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giacché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio.