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Articolo 281 quinquies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Dispositivo dell'art. 281 quinquies Codice di procedura civile

Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni(3).

Note

(1) La trattazione scritta della causa rappresenta la regola. L'iter è il seguente: le parti precisano le rispettive conclusioni; il giudice dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (art. 190 del c.p.c.); entro trenta giorni (termine ordinatorio) dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica il giudice deposita la sentenza in cancelleria.
(2) L'articolo in commento ripropone lo schema della decisione a trattazione mista (scritta e orale) già prevista per le cause innanzi al collegio dall'art. 275 del c.p.c., con le seguenti differenze:
- in caso di richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione orale, il giudice dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali e non anche delle repliche (e quindi viene eliminata la necessità di ribadire la richiesta al presidente del tribunale);
- l'udienza viene fissata entro 30 giorni (e non 60) dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali;
- la sentenza va depositata entro 30 giorni (e non 60) dall'udienza di discussione.
(3) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 281 quinquies Codice di procedura civile

La norma in esame è stato modificato dalla Riforma Cartabia al fine di prevedere al comma 1 che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice istruttore debba fissa l’udienza in cui la causa è trattenuta
in decisione, rispetto alla quale decorrono, a ritroso, i termini per il deposito degli scritti difensivi finali previsti dall’art. 189 del c.p.c..
Il secondo comma disciplina la trattazione mista della fase decisoria, la quale presuppone un’istanza di parte.
In questo caso vengono assegnati i soli termini per le conclusionali e la discussione orale davanti al giudice, mentre non è previsto il deposito di memorie di replica.
Il termine per il deposito della sentenza è fissato in trenta giorni.

Massime relative all'art. 281 quinquies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 502/2017

Il modulo decisorio a trattazione mista, stabilito, per il procedimento di cognizione di primo grado, dall'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., è stato esteso anche al giudizio di secondo grado, ancorché con una diversa articolazione endoprocedimentale, a seconda che il giudizio si svolga davanti al giudice monocratico (art. 352, comma 5, c.p.c.) o alla corte d'appello (art. 352, comma 2, c.p.c.), laddove la discussione orale - fissata per un’udienza stabilita con decreto presidenziale comunicato alle parti - segue alla concessione del termine sia per il deposito delle comparse conclusionali che per le repliche. In tale ultima ipotesi, nonostante la completezza delle difese scritte che caratterizzano l'assunzione del modello a trattazione mista davanti la corte suddetta, l'equipollenza tra i due moduli decisori e l'irrilevanza, ai fini dell'effettività del diritto di difesa, dell'omessa fissazione d'udienza, deve ritenersi che una volta stabilita con decreto l'udienza di discussione, l'omesso avviso ad una delle parti costituisce un “vulnus” insanabile all'esercizio del diritto di difesa - in quanto produttivo di un'oggettiva alterazione della parità delle armi - con conseguente nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 22120/2016

La discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni, giusta l'art. 281 sexies c.p.c., non è subordinata all'istanza di parte, mentre può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione.

Cass. civ. n. 20859/2009

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, costituisce corollario dell'art. 281 quinquies c.p.c. la regola dell'immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni, con conseguente necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato. Il vizio che deriva dall'inosservanza di tale regola, però, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., onde la relativa sentenza - ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile - è idonea a passare in giudicato; ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi detta nullità, è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 del codice di rito.

Cass. civ. n. 13226/2005

In tema di deliberazione della sentenza nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, i due modelli alternativi di decisione, secondo lo schema della trattazione mista ovvero secondo quello della trattazione completamente scritta (i quali si differenziano perché nel primo, dopo lo scambio delle comparse conclusionali, non è previsto il deposito delle memorie di replica, ma, su richiesta di una delle parti, è possibile la fissazione di un'udienza per la discussione della causa), sono operanti anche nel giudizio di secondo grado avverso una sentenza del giudice di pace, con l'osservanza del maggior termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e della sentenza. L'eventuale adozione d'ufficio della trattazione mista, non essendo suscettibile di ledere il principio del contraddittorio o il diritto di difesa, in quanto i due modelli sotto tali profili sono ritenuti del tutto equipollenti dal legislatore, si risolve in una irregolarità, in nessun modo sanzionata dall'ordinamento. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto immune da vizi la sentenza pronunziata dal tribunale che, in sede di appello, aveva disposto, oltre al deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali, anche l'udienza di discussione, così ampliando, e non riducendo, le opportunità difensive delle parti).

Cass. civ. n. 9698/2003

Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 281 bis e seguenti c.p.c., difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 c.p.c. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex art. 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

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