(massima n. 1)
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilitą del vizio scaturente dall'asserita illegittimitą del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva pił contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).