(massima n. 1)
L'omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolaritą, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non č prescritto a pena di nullitą e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).