(massima n. 1)
Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda (o la eccezione) non riproposta, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. (Nella specie il difensore del locatore, che nel giudizio di convalida di sfratto per morositą aveva chiesto la risoluzione del rapporto locativo per il tardivo pagamento dei canoni locativi e l'omesso versamento degli interessi e delle spese, aveva precisato le conclusioni insistendo solo nella domanda di condanna al pagamento delle spese processuali e degli interessi maturati sui canoni tardivamente corrisposti dal conduttore).