(massima n. 1)
Il principio di concentrazione, inteso, fra l'altro, ad impedire il frazionamento del giudizio, comporta, per tale sua funzione, che allorquando la causa venga rimessa al collegio, per la decisione di una questione preliminare o pregiudiziale, quest'ultimo č investito della cognizione dell'intera controversia di modo che v'č l'obbligo delle parti di formulare integralmente le conclusioni, potendo il collegio stesso esaurire, ove ritenga separata detta questione, il thema decidendum.