(massima n. 1)
La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa č rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilitą della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado).