(massima n. 1)
Il giudizio per la dichiarazione di paternità (e di maternità) naturale di minori davanti al tribunale per i minorenni è soggetto, a norma dell'art. 38 disp. att. c.c., al rito camerale (e non al rito contenzioso ordinario), nel rispetto tuttavia del principio del contraddittorio, stante la natura contenziosa del procedimento, e nella sostanziale equiparazione dell'attività istruttoria a quella propria dell'ordinario giudizio di cognizione, restando fermo, anche in tale ambito, il normale esercizio della facoltà di prova e l'onere di allegazioni e deduzioni, secondo il principio dispositivo. E sebbene l'art. 738, ultimo comma, c.p.c. consenta di assumere informazioni d'ufficio e, quindi, di decidere senza necessità di ricorre ad altre fonti di prova, ove il giudice ritenga, nel suo prudente apprezzamento, insufficienti, ai fini probatori, le informazioni assunte, e necessario ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, egli non può sostituirsi alla parte nell'esercizio dei poteri di allegazione, di deduzione ed eccezione ad essa spettanti.