(massima n. 1)
In tema di procedimento camerale, il potere riconosciuto al giudice dall'art. 738, secondo comma, c.p.c. costituisce oggetto di una mera facoltą e non di un obbligo, sicché il suo mancato esercizio non determina l'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte di appello, che aveva dichiarato improponibile un ricorso per equa riparazione, giudicando infondata la doglianza secondo cui il giudice non aveva assunto, d'ufficio, informazioni in ordine all'effettiva pendenza del procedimento presupposto, ai fini del decorso del termine decadenziale).