(massima n. 3)
Qualora il decreto del giudice delegato, liquidativo del compenso per attivitą professionale svolta nell'ambito della procedura concorsuale, venga impugnato dall'interessato con reclamo al tribunale fallimentare (art. 26 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), per ottenere una maggiorazione del quantum, deve riconoscersi a detto tribunale il potere-dovere di ridurre la liquidazione, se ritenuta non rispondente a corretti criteri, e di condannare di conseguenza il professionista al rimborso di quanto riscosso in eccedenza, considerato che quel reclamo apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, non č vincolato alle richieste delle parti.