(massima n. 1)
Nel procedimento camerale concernente diritti o status (riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione giudiziale di paternità di minore) non è ravvisabile, nell'attività svolta dal giudice delegato dal collegio, alcuna espropriazione dei poteri riservati a quest'ultimo, né alcuna compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio allorché i difensori delle parti non siano stati sentiti direttamente dal collegio, quando essi abbiano avuto la possibilità di depositare memorie scritte, atteso che il principio del contraddittorio non implica necessariamente oralità, ma può esplicarsi con pienezza anche attraverso la forma scritta.