(massima n. 1)
Nel procedimento in materia di ricongiungimento familiare, che si svolge secondo il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, č ammissibile, anche in sede di reclamo, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali