(massima n. 1)
Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al giudice è attribuito dall'art. 738 c.p.c., cui rinvia l'art. 13, comma 2, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 3 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113 (applicabile ratione temporis alla specie), il potere di assumere informazioni, oltre che quello di acquisire specifiche informazioni dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Ne consegue che qualora il prefetto, che oltre ad essere parte nel giudizio «rimane» Amministrazione pubblica, trasmetta prima dell'udienza, a mezzo fax, documentazione poi valutata dal giudice, tale documentazione, ritualmente acquisita al fascicolo e liberamente esaminabile dall'opponente, ben può essere assunta dal tribunale a fonte del proprio convincimento.