(massima n. 1)
Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse.