(massima n. 1)
Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero il giudice deve, in ogni caso, sentire l'interessato, giusta disposto dell'art. 13, comma nono del D.L.vo n. 286/2000 (Nel testo precedente alle modifiche di cui alla legge n. 189/2002), attesi il carattere indiscutibilmente contenzioso del procedimento stesso e la conseguente applicabilitą del principio del contraddittorio, che impone (art. 4 D.L.vo n. 113/1999, introduttivo dell'art. 13 bis nel D.L.vo n. 286/1998) la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'autoritą emittente (decreto che va, peraltro, comunicato allo straniero per ragioni di coerenza con il modello procedimentale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., richiamati dal citato art. 13, comma nono), senza che la necessitą della predetta audizione nei termini e nei modi di legge possa ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, e tanto meno da quella eventualmente tenutasi dinanzi all'autoritą amministrativa presso il centro di accoglienza.