(massima n. 1)
In materia di opposizione all'espulsione dello straniero, poiché l'art. 244, comma 2, del D.L.vo n. 51 del 1998 dispone che le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono devolute al tribunale in composizione monocratica, «anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del c.p.c.» ossia a procedimenti in camera di consiglio, pur se incidenti su diritti soggettivi, così esprimendo una chiara eccezione alla riserva di collegialità prevista dall'art. 50 bis, secondo comma c.p.c. (introdotto dall'art. 56 del medesimo D.L.vo n. 51 del 1988 e che prevede debba il tribunale in composizione collegiale giudicare nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. «salvo che sia altrimenti disposto»), l'opposizione al decreto di espulsione, già attribuito alla competenza pretoria dagli artt. 13, comma 9, e 13 bis della legge n. 286 del 1998, dopo la soppressione delle preture ed il passaggio — in assenza di diversa determinazione — della competenza al tribunale, dev'essere trattato, con le forme camerali, e deciso dal tribunale in composizione monocratica.