(massima n. 1)
Nel giudizio promosso con ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo precedente all'abrogazione di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'onere posto a carico del giudice di procedere all'audizione dell'interessato in tanto può ritenersi violato in quanto della fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso non venga dato avviso allo straniero e al difensore da questo nominato. La mancata audizione dell'interessato, del resto, non è causa di nullità del provvedimento, in quanto il giudice è tenuto a decidere in ogni caso entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, sicché la decisione può essere validamente presa anche in assenza del ricorrente. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha dedotto che la comunicazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fosse stata tempestivamente effettuata dalla circostanza che, nel caso di specie, il difensore dello straniero aveva partecipato al procedimento dinanzi al tribunale, svolgendo istanze e contestando le difese dell'amministrazione convenuta).