(massima n. 1)
Nel procedimento camerale, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l'applicazione estensiva ed analogica delle disposizioni del processo di cognizione, sicché è tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio richiedendo i necessari chiarimenti (ex art. 183, quarto comma, cod. proc. civ.) e, se del caso, assumendo sommarie informazioni da soggetti terzi (ex art. 738, terzo comma, cod. proc. civ.), sempreché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all'onere probatorio o con finalità meramente esplorative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto della corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per equa riparazione in ragione della divergenza tra il nome e il codice fiscale della ricorrente e le generalità risultanti nel processo presupposto, omettendo di indicare la questione e di acquisire chiarimenti dalle parti o informazioni dall'Agenzia delle entrate).