(massima n. 1)
Nei procedimenti in camera di consiglio nei quali, per previsione legislativa, debba essere sentito il pubblico ministero (nella specie, impugnazione innanzi al tribunale della decisione della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione provinciale), questi č tenuto solo a formulare le sue conclusioni, e non ad intervenire con comparsa (o memoria), né a partecipare alla udienza.