(massima n. 1)
Nel procedimento camerale ex art. 737 c.p.c. — con cui si svolge l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero —, affinché il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la possibilità di approntare le sue difese. Ne deriva che, perché sia configurabile una violazione del principio del contraddittorio in conseguenza della produzione documentale effettuata all'udienza nella quale il giudice si è riservato di provvedere sull'espulsione, è necessario che la parte formuli una richiesta esplicita di rinvio dell'udienza al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla controparte.