In seguito all'approvazione della "Riforma Cartabia", è stato espunto il riferimento (precedentemente inserito nel primo comma dell'art.
45 delle disposizioni di attuazione) al "secondo comma" dell'art.
376 c.c.
Tale abrogazione si è resa necessaria per coordinare le varie disposizioni con l'obiettivo posto dalla riforma: uniformare le competenze - precedentemente suddivise tra tribunale e
giudice tutelare - nelle mani di quest'ultimo.
L'idea della Riforma, infatti, è stata quella di ridurre il potere del tribunale in composizione collegiale solo ai casi in cui sia prevista la presenza del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la veridicità delle stime effettuate o l'adeguata gestione di questioni di interesse comune. La precedente "frammentazione delle tutele", infatti, si era spesso tradotta in un diniego di tutela sostanziale.
La Riforma persegue l'obiettivo di garantire, specialmente in un settore delicato come quello del diritto di famiglia, un'effettiva tutela giurisdizionale.