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Articolo 45 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 45 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del codice(1).

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Note

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 45 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

In seguito all'approvazione della "Riforma Cartabia", è stato espunto il riferimento (precedentemente inserito nel primo comma dell'art. 45 delle disposizioni di attuazione) al "secondo comma" dell'art. 376 c.c.
Tale abrogazione si è resa necessaria per coordinare le varie disposizioni con l'obiettivo posto dalla riforma: uniformare le competenze - precedentemente suddivise tra tribunale e giudice tutelare - nelle mani di quest'ultimo.

L'idea della Riforma, infatti, è stata quella di ridurre il potere del tribunale in composizione collegiale solo ai casi in cui sia prevista la presenza del pubblico ministero o quando sia necessario valutare la veridicità delle stime effettuate o l'adeguata gestione di questioni di interesse comune. La precedente "frammentazione delle tutele", infatti, si era spesso tradotta in un diniego di tutela sostanziale.
La Riforma persegue l'obiettivo di garantire, specialmente in un settore delicato come quello del diritto di famiglia, un'effettiva tutela giurisdizionale.

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