(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
164 Circa la revoca dell'adozione, è stato accentuato, rispetto al progetto, il principio generale della immutabilità dello stato da essa costituito, affermandosi nell'
art. 305 del c.c. il carattere eccezionale degli articoli che disciplinano le ipotesi in cui la revoca può aver luogo. Non si è creduto opportuno deflettere dal criterio restrittivo fissato nell'art. 314 del progetto, contemplandosi i delitti punibili con pena non inferitore a un anno, anziché a tre anni. La importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare le ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità. E' stata mantenuta nell'art. 308, conformemente al progetto, la iniziativa dell'azione, per la revoca dell'adozione, al pubblico ministero, poictie questo, per i suoi compiti istituzionali, appare l'organo più idoneo a promuovere l'azione. La proposta di attribuire a colui, che al tempo dell'adozione non aveva compiuto diciotto anni, la facoltà dl chiederne la revoca entro un anno dalla maggiore età, non è sembrata accettabile. Essa avrebbe alterato l'istituto della adozione, che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizia, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli. D'altra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere il vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto perciò molti sarebbero stati scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca. Né pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustifichino, non mancherà di promuovere la relativa azione.