La norma in esame contiene la disciplina processuale di quanto viene disciplinato sotto il profilo del diritto sostanziale dall'
art. 509 del c.c..
Prevede quest’ultima norma che qualora l'
erede, dopo la
scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito, decada dal beneficio d'
inventario per una delle ipotesi indicate all'
art. 505 del c.c., la liquidazione concorsuale dell'
eredità può proseguire su istanza dei creditori o dei legatari.
Si parla al riguardo di c.d. ultrattività della procedura relativa all'eredità beneficiata, poiché anche se si verifica una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, la separazione continua per la soddisfazione dei creditori.
Legittimati a presentare detta istanza sono solo i creditori e i legatari che hanno presentato le dichiarazioni di credito entro il termine di cui al comma 2 dell’
art. 498 del c.c..
Il procedimento si avvia con
ricorso, indirizzato al tribunale, in composizione monocratica, del luogo dell'aperta
successione; il ricorso conterrà l'istanza di nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità ai sensi degli artt.
499 e ss. c.c.
A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti; tale decreto dovrà essere comunicato, a cura del
cancelliere, all'erede ed a coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito.
Se nessuno dei creditori o l’erede contesta l’avvenuta
decadenza dal beneficio d'inventario e, sempre che i creditori non intendano farla valere neppure all'udienza, il giudice può nominare il curatore; a tale nomina si provvede con
ordinanza, provvedimento tipicamente reso nel
contraddittorio fra le parti.
Qualora, invece, uno o più creditori vogliano far valere la decadenza dal beneficio d'inventario, possono farlo sia all'udienza, precludendo in tal modo la pronuncia di nomina del curatore, che in sede di reclamo innanzi al collegio.
L'ordinanza in esame, infatti, è un tipico provvedimento di
volontaria giurisdizione, e come tale è reclamabile ex
art. 739 del c.p.c..
Si ritiene, tuttavia, opportuno precisare che secondo parte della dottrina va negata a tale ordinanza natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, argomentandosi dalla circostanza che il procedimento in esame è idoneo a trasformarsi in un giudizio contenzioso avente ad oggetto il diritto del creditore alla liquidazione giudiziale, diritto che può essere contestato da quei creditori che hanno interesse a che la decadenza sia dichiarata.
L’erede sarà parte necessaria di tale giudizio, avendo un interesse coincidente con quello dei creditori istanti, ma contrario a quello dei creditori opponenti.
Di indubbia natura contenziosa è invece il procedimento che prende avvio a seguito della contestazione dell'erede relativamente all'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario e quindi all'istanza per la sua estromissione dalla liquidazione; in questo caso, infatti, si assiste ad una trasformazione obbligatoria del giudizio da camerale a ordinario per mutamento dell'oggetto del processo.
La cognizione di tale controversia è devoluta al
giudice competente per valore, il quale provvede all'istruzione del giudizio secondo le disposizioni previste per il processo di cognizione, venendo in rilievo una vera e propria contestazione intorno a un diritto spettante all'erede.
Se lo ritiene opportuno, il giudice può provvedere all'assunzione di provvedimenti conservativi, quali il sequestro dei beni ovvero la nomina di un amministratore degli stessi e, se del caso, anche alla nomina di un
curatore provvisorio.