(massima n. 1)
In tema di notificazioni, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che postula l'impossibilitā di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltā di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacitā o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 c.p.c. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilitā non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., per la cui applicabilitā, infatti, non č sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma č necessaria la irreperibilitā oggettiva, ovvero l'impossibilitā di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.