(massima n. 1)
La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalitą (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso affisso alla porta, trattandosi di circostanza avulsa dall'attivitą dell'ufficiale giudiziario, sia l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo, senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.