(massima n. 2)
La validitā della notificazione eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio, per mere difficoltā di ordine materiale, ovvero per irreperibilitā, incapacitā o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139. Ne consegue che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici č nulla quando questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca (come nella specie), ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove č tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell'art. 139 c.p.c.