(massima n. 1)
In tema di notificazione a persona irreperibile, l'espletamento della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. comporta una presunzione semplice di validitą ed efficacia dell'atto, fondata sulla relata dell'ufficiale giudiziario, superabile con qualsiasi mezzo di prova, tanto con riferimento alla circostanza della effettiva ubicazione della residenza del destinatario nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto efficacemente superata la presunzione di conoscenza de qua a seguito della esibizione, da parte del destinatario irreperibile, di una certificazione dell'amministrazione postale attestante che il competente ufficio, non avendo mai ricevuto la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non aveva mai provveduto alla sua spedizione).