(massima n. 2)
Le formalitā di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c., non modificate dalla nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta di cui alla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione; sono, infatti, idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilitā del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa e la diversitā di disciplina rispetto alle altre forme di notificazione quali quelle previste dall'art. 149 c.p.c., e dall'art. 169 c.p.c. (nel testo fissato nella sentenza della Corte cost. n. 77 del 1972), per le quali č prevista la prova dell'indicata recezione trova obiettiva giustificazione nella diversitā dei relativi presupposti e delle ulteriori formalitā che accompagnano la spedizione della raccomandata.